CERTIFICATO ENERGETICO OBBLIGATORI PER VENDITE E LOCAZIONI

Il CERTIFICATO ENERGETICO è obbligatori in casi di vendita o locazione.

Lo STUDIO si occupa della redazione dell’attestato di certificazione energetica, sia per edifici già esistenti che per edifici di nuova costruzione.

La certificazione energetica ha la funzione di attestare la prestazione e le caratteristiche energetiche di un edificio, in modo da consentire al cittadino una valutazione di confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge, unitamente ad eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell’edificio.

L’attestato di certificazione energetica è necessario anche per accedere alle agevolazioni fiscali in tema di risparmio energetico.

OBBLIGHI E SCADENZE

La certificazione energetica degli edifici è necessaria:

  • nel caso di nuova costruzione di edifici;
  • nel caso di ristrutturazione edilizia agli edifici;
  • nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari;
  • nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari.

La redazione dell’attestato di certificazione energetica, nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici, avviene all’atto di chiusura dei lavori.

In caso di compravendita degli edifici, l’attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore.

In caso locazione degli edifici, l’attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario (locatore) conforme all’originale in suo possesso.

Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la certificazione energetica si  deve essere affissa, nell’edificio a cui si riferisce, in luogo facilmente visibile per il pubblico.

ESCLUSIONI

sono escluse dall’obbligatorietà dell’attestato di certificazione energetica le seguenti categorie di edifici e di impianti:

  • i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
  • i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Inoltre sono esonerati dagli obblighi inerenti l’attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d’uso:

  • box;
  • cantine;
  • autorimesse;
  • parcheggi multipiano;
  • locali adibiti a depositi;
  • strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
  • strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi;
  • altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.

L’attestato di certificazione energetica non è poi necessario per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato (come ad esempio nel caso di edifici di proprietà dell’A.T.C.)

ESCLUSIONI

Sono escluse dall’obbligatorietà dell’attestato di certificazione energetica le seguenti categorie di edifici e di impianti:

  • i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
  • i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Inoltre sono esonerati dagli obblighi inerenti l’attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d’uso:

  • box;
  • cantine;
  • autorimesse;
  • parcheggi multipiano;
  • locali adibiti a depositi;
  • strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
  • strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi;
  • altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.

L’attestato di certificazione energetica non è poi necessario per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato (come ad esempio nel caso di edifici di proprietà dell’A.T.C.)